Art. 30
Poteri delegati
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati
Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione di cui all' e al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti:
a)
per gli ambiti di attività di cui all', paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati;
b)
l'assegnazione minima del finanziamento unionale a specifici ambiti di attività da parte degli Stati membri;
c)
l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto;
d)
i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e approvazione dei programmi di attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-30