Art. 218

Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio

In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio 1.   Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agricoltori che producono i prodotti seguenti: a) mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12 ; b) nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22 ; c) noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00 ; d) pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 e 0802 52 00 ; e) carrube di cui al codice NC 1212 92 00 . 2.   I pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere versati per una superficie massima di: Stato Membro Superficie massima (ha) Belgio 100 Bulgaria 11 984 Germania 1 500 Grecia 41 100 Spagna 568 200 Francia 17 300 Italia 130 100 Cipro 5 100 Lussemburgo 100 Ungheria 2 900 Paesi Bassi 100 Polonia 4 200 Portogallo 41 300 Romania 1 645 Slovenia 300 Slovacchia 3 100 Regno Unito 100 3.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 all'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'.
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Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio (Art. 218 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo