Art. 218
Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio
In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio
1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agricoltori che producono i prodotti seguenti:
a)
mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12 ;
b)
nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22 ;
c)
noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00 ;
d)
pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 e 0802 52 00 ;
e)
carrube di cui al codice NC 1212 92 00 .
2. I pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere versati per una superficie massima di:
Stato Membro
Superficie massima (ha)
Belgio
100
Bulgaria
11 984
Germania
1 500
Grecia
41 100
Spagna
568 200
Francia
17 300
Italia
130 100
Cipro
5 100
Lussemburgo
100
Ungheria
2 900
Paesi Bassi
100
Polonia
4 200
Portogallo
41 300
Romania
1 645
Slovenia
300
Slovacchia
3 100
Regno Unito
100
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 all'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'.
Storico versioni
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