Art. 212

Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo In deroga all', paragrafo 3, per le misure contemplate dagli , gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.
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Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo (Art. 212 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo