Art. 44

Regole generali relative ai programmi di sostegno

In vigore dal 17 dic 2013
Regole generali relative ai programmi di sostegno 1.   Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato VI. 2.   Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo progetto di programma di sostegno. 3.   Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regole generali relative ai programmi di sostegno (Art. 44 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo