Art. 44
Regole generali relative ai programmi di sostegno
In vigore dal 17 dic 2013
Regole generali relative ai programmi di sostegno
1. Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato VI.
2. Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo progetto di programma di sostegno.
3. Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.
Storico versioni
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