Art. 212
Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo
In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo
In deroga all', paragrafo 3, per le misure contemplate dagli , gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.
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