Art. 129

Restituzione alla produzione

In vigore dal 17 dic 2013
Restituzione alla produzione 1.   I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e c). 2.   Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell’, paragrafo 3, TFUE.
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Restituzione alla produzione (Art. 129 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo