Art. 129
Restituzione alla produzione
In vigore dal 17 dic 2013
Restituzione alla produzione
1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e c).
2. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell’, paragrafo 3, TFUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-129