Art. 12
Periodi d'intervento pubblico
In vigore dal 17 dic 2013
Periodi d'intervento pubblico
I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:
a)
per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco dal 1o novembre al 31 maggio;
b)
per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;
c)
per le carni bovine, durante tutto l'anno;
d)
per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 30 settembre.
Storico versioni
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