Art. 12 · Periodi d'intervento pubblico

Art. 12

Periodi d'intervento pubblico

In vigore dal 17 dic 2013
Periodi d'intervento pubblico I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti: a) per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco dal 1o novembre al 31 maggio; b) per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio; c) per le carni bovine, durante tutto l'anno; d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 30 settembre.
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