Art. 11

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

In vigore dal 17 dic 2013
Prodotti ammissibili all'intervento pubblico L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell' e atti di esecuzione a norma dell': a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco; b) risone; c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50 ; d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %; e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata.
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Prodotti ammissibili all'intervento pubblico (Art. 11 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo