Art. 114
Poteri della Commissione
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
a)
norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli ;
b)
norme per l'applicazione uniforme dell';
c)
norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1306:oj#art-114