Art. 114 · Poteri della Commissione

Art. 114

Poteri della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli ; b) norme per l'applicazione uniforme dell'; c) norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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