Art. 77

Norme comuni per i pagamenti

In vigore dal 17 dic 2013
Norme comuni per i pagamenti 1.   I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente. 2.   I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all', paragrafi 3 e 4. 3.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. 4.   Per le forme di sostegno di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli , i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme comuni per i pagamenti (Art. 77 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo