Art. 77
Norme comuni per i pagamenti
In vigore dal 17 dic 2013
Norme comuni per i pagamenti
1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.
2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all', paragrafi 3 e 4.
3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.
4. Per le forme di sostegno di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli , i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.
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