Art. 73
Responsabilità in caso di gestione concorrente
In vigore dal 17 dic 2013
Responsabilità in caso di gestione concorrente
Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.
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