Art. 72
Principi generali dei sistemi di gestione e controllo
In vigore dal 17 dic 2013
Principi generali dei sistemi di gestione e controllo
I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell', paragrafo 8:
a)
una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
b)
l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
c)
procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
d)
sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
e)
sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
f)
disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
g)
sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
h)
la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
Storico versioni
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