Art. 72 · Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

Art. 72

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

In vigore dal 17 dic 2013
Principi generali dei sistemi di gestione e controllo I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell', paragrafo 8: a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo; b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate; d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni; e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo; f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo; g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
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