Art. 73 · Responsabilità in caso di gestione concorrente

Art. 73

Responsabilità in caso di gestione concorrente

In vigore dal 17 dic 2013
Responsabilità in caso di gestione concorrente Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.
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