Art. 154

Entrata in vigore

In vigore dal 17 dic 2013
Entrata in vigore Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli da 20 a 24, l', paragrafo 3, l', paragrafo 1, lettera a), gli , da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. L', paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l', quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.
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Entrata in vigore (Art. 154 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo