Art. 138
Presentazione di informazioni
In vigore dal 17 dic 2013
Presentazione di informazioni
Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all', paragrafo 5, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:
a)
i conti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
b)
la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all', paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
c)
il parere di audit e la relazione di controllo di cui all', paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.
Storico versioni
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