Art. 136

Disimpegno

In vigore dal 17 dic 2013
Disimpegno 1.   La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell', una domanda di pagamento redatta a norma dell'. 2.   La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell', paragrafo 1, entro il termine stabilito all', paragrafo 1.
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Disimpegno (Art. 136 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo