Art. 8
Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile
In vigore dal 17 dic 2013
Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile
1. Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. La Commissione incoraggia il coinvolgimento dei partner interessati di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione e nell'attuazione delle azioni innovative.
2. In deroga all' del presente regolamento, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all', primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento di cui all' del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative che il FESR sosterrà conformemente al presente regolamento.
Storico versioni
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