Art. 6

Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

In vigore dal 17 dic 2013
Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 1.   A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, si utilizzeranno gli indicatori comuni di output figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma. 2.   Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma, i valori base sono fissati a zero. I valori target quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 2023. 3.   Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'elenco degli indicatori comuni di output figurante nell'allegato I del presente regolamento, al fine di apportare adeguamenti, ove giustificato per garantire un'efficace misurazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.
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