Art. 4

Concentrazione tematica

In vigore dal 17 dic 2013
Concentrazione tematica 1.   Gli obiettivi tematici di cui all', primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento indicate all' del presente regolamento cui il FESR può contribuire nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione devono essere concentrati secondo i seguenti criteri: a) nelle regioni più sviluppate: i) almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all', primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché ii) almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all', primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. b) nelle regioni in transizione: i) almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all', primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché ii) almeno il 15 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all', primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; c) nelle regioni meno sviluppate: i) almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all', primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; e ii) almeno il 12 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all', primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ai fini del presente articolo, le regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità è stato nel periodo di programmazione 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento e le regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 ma che rientrano nella categoria delle regioni più sviluppate, di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel periodo di programmazione 2014-2020, sono considerate regioni in transizione. Ai fini del presente articolo, tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole che sono parte di Stati membri che ricevono il sostegno a titolo del Fondo di coesione, e tutte le regioni ultraperiferiche, sono considerate regioni meno sviluppate. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la quota minima del FESR destinata a una categoria di regioni può essere inferiore a quanto indicato in tale paragrafo, purché tale diminuzione sia compensata da un aumento della quota assegnata ad altre categorie di regioni. La somma a livello nazionale degli importi per tutte le categorie di regioni rispettivamente per gli obiettivi tematici di cui all', primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1300/2013, e quelli di cui all', primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non è pertanto inferiore all'importo a livello nazionale risultante dall'applicazione delle quote minime del FESR indicate al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità di investimento di cui all', lettera a), del regolamento (UE) n. 1300/2013 possono rientrare nel calcolo per raggiungere le quote minime di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), del presente articolo. In tal caso, la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo è aumentata al 15 %. Se del caso, tali risorse possono essere destinate pro rata alle diverse categorie di regioni in base alle rispettive quote di incidenza sulla popolazione complessiva dello Stato membro interessato.
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