Art. 3
Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR
In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR
1. Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all' il FESR sostiene le seguenti attività:
a)
investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;
b)
investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all', punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all', punto 2;
c)
investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;
d)
investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;
e)
investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;
f)
la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) No 1303/2013, gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.
2. Nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il FESR può sostenere anche la condivisione di strutture e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture a livello transfrontaliero in tutte le regioni.
3. Il FESR non sostiene:
a)
la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
b)
gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
c)
la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
d)
le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
e)
gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
Storico versioni
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