Art. 3
Misure specifiche
In vigore dal 13 dic 2013
Misure specifiche
1. Gli obiettivi di cui all', punto 1, sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:
a)
sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico;
b)
potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la verifica e la valutazione, le attività autorizzative e di sorveglianza delle centrali nucleari e di altri impianti nucleari;
c)
promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
d)
l'adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche, compresa l'esposizione accidentale, nonché l'attenuazione delle eventuali conseguenze, per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione e cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali in caso di esposizione accidentale, e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento;
e)
il sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti e dei siti nucleari per quanto riguarda misure concrete di protezione destinate a ridurre i rischi di radiazioni esistenti per la salute dei lavoratori e della popolazione.
2. Gli obiettivi di cui all', punto 2, sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:
a)
sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
b)
sviluppo e attuazione di specifiche strategie e quadri per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
c)
sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare.
3. L'obiettivo di cui all', punto 3, si limita agli aspetti tecnici volti ad assicurare che minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali gli utilizzatori hanno dichiarato di destinarli. Esso è perseguito, in particolare, tramite le misure seguenti:
a)
creazione del quadro normativo, delle metodologie, della tecnologia e degli approcci necessari per l'attuazione delle salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli operatori;
b)
sostegno alle infrastrutture e alla formazione del personale.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono includere azioni volte a promuovere la cooperazione internazionale, compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali. Per rafforzare la sostenibilità dei risultati conseguiti, le misure comprendono altresì, come elemento fondamentale, il trasferimento di conoscenze, quali scambio di informazioni, sviluppo di capacità e formazione nel campo della ricerca e della sicurezza nucleare. Esse sono attuate in cooperazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione e/o le autorità dei paesi terzi, le loro autorità di regolamentazione del settore nucleare e le relative organizzazioni per il sostegno tecnico, e/o con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA. In casi specifici e debitamente giustificati, le misure concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c), sono attuate in cooperazione con gli operatori e/o le competenti organizzazioni degli Stati membri e con operatori di impianti nucleari, quali definiti all', paragrafo 1, della direttiva 2009/71/Euratom, e di siti nucleari dei paesi terzi.
Storico versioni
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