Art. 1

Obiettivo generale

In vigore dal 13 dic 2013
Obiettivo generale L'Unione finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché dell'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie del materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del suo allegato.
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