Art. 2
Obiettivi specifici
In vigore dal 13 dic 2013
Obiettivi specifici
La cooperazione nell'ambito del presente regolamento persegue i seguenti obiettivi specifici:
1)
la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare;
2)
la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, vale a dire, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento, e lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;
3)
l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:237:oj#art-2