Art. 10

In vigore dal 13 dic 2013
Il regolamento (UE) n. 479/2010 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 3 è soppresso. 2) l’ è sostituito dal seguente: « «1.   Le comunicazioni di cui agli sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9). «2.   Le comunicazioni di cui agli sono effettuate con mezzi elettronici secondo i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o delle autorità competenti, a seconda dei casi. (*9)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:1333:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Regolamento (UE) 2013/1333 — Testo vigente | Portale Normativo