Art. 1
In vigore dal 13 dic 2013
Il regolamento (CE) n. 1709/2003 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Gli Stati membri in cui sono presenti produttori di riso o riserie trasmettono alla Commissione:
a)
anteriormente al 15 novembre, le informazioni indicate agli allegati I e II derivanti dal riepilogo dei dati riportati nelle dichiarazioni di cui all’, lettera a), e all’;
b)
anteriormente al 15 dicembre, le informazioni indicate all’allegato III derivanti dal riepilogo dei dati riportati nelle dichiarazioni di raccolto di cui all’, lettera b), e dalla stima delle rese in grani interi previste per il raccolto.
Le informazioni trasmesse possono essere modificate fino al 15 gennaio al più tardi.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e all’ sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;"
2)
agli allegati I, II e III, nella frase introduttiva l’espressione «all’indirizzo indicato di seguito, ai sensi dell’, paragrafo 2: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT» è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:1333:oj#art-1