Art. 3
In vigore dal 13 dic 2013
L’ del regolamento (CE) n. 972/2006 è sostituito dal seguente:
«
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, i quantitativi per i quali sono state rifiutate le domande di titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;
b)
entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;
c)
in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all’annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli, nonché il nome e l’indirizzo dei titolari dei titoli annullati;
d)
l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica con l’indicazione del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità.
Le comunicazioni sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3).
(*3)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
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Storico versioni
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