Art. 10
In vigore dal 13 dic 2013
Il regolamento (UE) n. 479/2010 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 3 è soppresso.
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
«1. Le comunicazioni di cui agli sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*9).
«2. Le comunicazioni di cui agli sono effettuate con mezzi elettronici secondo i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione. Detti modelli e metodi vengono adattati e aggiornati previa informazione del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o delle autorità competenti, a seconda dei casi.
(*9)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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