Art. 44
Compiti dei consigli consultivi
In vigore dal 11 dic 2013
Compiti dei consigli consultivi
1. Nell'applicare il presente regolamento la Commissione consulta, ove opportuno, i consigli consultivi.
2. I consigli consultivi possono:
a)
trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni concernenti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i consigli consultivi possono trasmettere raccomandazioni su come semplificare le norme in materia di gestione della pesca;
b)
informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;
c)
contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.
Se una questione interessa due o più consigli consultivi, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.
3. I consigli consultivi sono consultati in merito alle raccomandazioni comuni a norma dell'. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Si tiene conto del loro parere. Tali consultazioni fanno salva la facoltà di consultare il CSTEP o altri organismi scientifici. I pareri dei consigli consultivi possono essere trasmessi a tutti gli Stati membri interessati e alla Commissione.
4. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro due mesi a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma del paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato fornisce spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza.
Storico versioni
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