Art. 45
Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi
In vigore dal 11 dic 2013
Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi
1. I consigli consultivi sono composti da:
a)
organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquicoltura e rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;
b)
altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.
2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo compresa, ove appropriato, l'istituzione di un segretariato e di gruppi di lavoro per trattare le questioni di cooperazione regionale ai sensi dell', e adotta le misure necessarie per provvedere al suo funzionamento.
3. I consigli consultivi funzionano e ricevono finanziamenti secondo quanto stabilito all'allegato III.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell' con riguardo ai particolari del funzionamento dei consigli consultivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1380:oj#art-45