Art. 45

Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

In vigore dal 11 dic 2013
Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi 1.   I consigli consultivi sono composti da: a) organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquicoltura e rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione; b) altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori. 2.   Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo compresa, ove appropriato, l'istituzione di un segretariato e di gruppi di lavoro per trattare le questioni di cooperazione regionale ai sensi dell', e adotta le misure necessarie per provvedere al suo funzionamento. 3.   I consigli consultivi funzionano e ricevono finanziamenti secondo quanto stabilito all'allegato III. 4.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell' con riguardo ai particolari del funzionamento dei consigli consultivi.
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