Art. 42

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

In vigore dal 11 dic 2013
Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori 1.   Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della PCP. 2.   Sulla base di norme specifiche da adottare, le violazioni gravi delle norme della PCP da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di riduzioni finanziarie. Tali misure, adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione sia concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.
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