Art. 41

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

In vigore dal 11 dic 2013
Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri 1.   Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della PCP. 2.   Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle PCP può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.
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