Art. 39
Informazioni supplementari facoltative
In vigore dal 11 dic 2013
Informazioni supplementari facoltative
1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell', le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, a condizione che siano chiare e inequivocabili:
a)
la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;
b)
la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;
c)
informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell'allegato III;
d)
nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;
e)
informazioni di tipo ambientale;
f)
informazioni di tipo etico e/o sociale;
g)
informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;
h)
informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.
2. Può essere utilizzato un codice di risposta rapida (QR) contenente una parte o la totalità delle informazioni di cui all', paragrafo 1.
3. L'indicazione delle informazioni facoltative non occupa lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura.
4. Non sono fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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