Art. 39

Informazioni supplementari facoltative

In vigore dal 11 dic 2013
Informazioni supplementari facoltative 1.   In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell', le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, a condizione che siano chiare e inequivocabili: a) la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura; b) la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti; c) informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell'allegato III; d) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti; e) informazioni di tipo ambientale; f) informazioni di tipo etico e/o sociale; g) informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione; h) informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto. 2.   Può essere utilizzato un codice di risposta rapida (QR) contenente una parte o la totalità delle informazioni di cui all', paragrafo 1. 3.   L'indicazione delle informazioni facoltative non occupa lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura. 4.   Non sono fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare.
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