Art. 37

Denominazione commerciale

In vigore dal 11 dic 2013
Denominazione commerciale 1.   Ai fini dell', gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca: a) il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase o nel database ASFIS dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se del caso; b) la denominazione commerciale: i) il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; ii) se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale. 2.   Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata "pesce", purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie. 3.   Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
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