Art. 41

Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

In vigore dal 11 dic 2013
Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza 1.   In deroga all' del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all' TFUE; b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato; c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione; d) non escludono la concorrenza; e e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. 2.   In deroga all' del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che a) risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all' TFUE; b) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato; c) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione; d) non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo; e) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; e f) non introducono limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP.
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Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza (Art. 41 Regolamento (UE) 2013/1379) — Testo vigente | Portale Normativo