Art. 23

Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali

In vigore dal 11 dic 2013
Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali 1.   Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono a tale organizzazione, a condizione che: a) l'organizzazione interprofessionale copra almeno il 65 % delle attività svolte in almeno due dei seguenti settori: produzione, trasformazione o commercializzazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; e b) le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all', lettere da a) a g) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione. 2.   L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni, fatto salvo l', paragrafo 4.
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