Art. 21

Atti di esecuzione

In vigore dal 11 dic 2013
Atti di esecuzione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi: a) ai termini e alle procedure e alla forma delle domande per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma, rispettivamente, degli o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'; b) al formato, ai termini e alle procedure che devono essere applicati dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell', paragrafo 2. Gli atti di esecuzione adottati a norma della lettera a) sono, ove opportuno, adattati alle caratteristiche specifiche della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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