Art. 21
Atti di esecuzione
In vigore dal 11 dic 2013
Atti di esecuzione
1. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:
a)
ai termini e alle procedure e alla forma delle domande per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma, rispettivamente, degli o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell';
b)
al formato, ai termini e alle procedure che devono essere applicati dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell', paragrafo 2.
Gli atti di esecuzione adottati a norma della lettera a) sono, ove opportuno, adattati alle caratteristiche specifiche della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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