Art. 14
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
In vigore dal 11 dic 2013
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori tutti i gruppi istituiti su iniziativa di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:
a)
osservino i principi di cui all' e le norme adottate per la loro applicazione;
b)
svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;
c)
siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, siano stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel territorio di tale Stato;
d)
siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui all';
e)
osservino le norme di concorrenza di cui al capo V;
f)
non abusino di una posizione dominante su un determinato mercato; e
g)
forniscano informazioni dettagliate e pertinenti relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute prima di 29 dicembre 2013 sono considerate come organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.
Storico versioni
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