Art. 14

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 11 dic 2013
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori 1.   Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori tutti i gruppi istituiti su iniziativa di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura che richiedono tale riconoscimento, a condizione che: a) osservino i principi di cui all' e le norme adottate per la loro applicazione; b) svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile; c) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, siano stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel territorio di tale Stato; d) siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui all'; e) osservino le norme di concorrenza di cui al capo V; f) non abusino di una posizione dominante su un determinato mercato; e g) forniscano informazioni dettagliate e pertinenti relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento. 2.   Le organizzazioni di produttori riconosciute prima di 29 dicembre 2013 sono considerate come organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.
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