Art. 14 · Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Art. 14

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 11 dic 2013
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori 1.   Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori tutti i gruppi istituiti su iniziativa di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura che richiedono tale riconoscimento, a condizione che: a) osservino i principi di cui all' e le norme adottate per la loro applicazione; b) svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile; c) siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, siano stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel territorio di tale Stato; d) siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui all'; e) osservino le norme di concorrenza di cui al capo V; f) non abusino di una posizione dominante su un determinato mercato; e g) forniscano informazioni dettagliate e pertinenti relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento. 2.   Le organizzazioni di produttori riconosciute prima di 29 dicembre 2013 sono considerate come organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.
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