Art. 13

Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

In vigore dal 11 dic 2013
Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure: a) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione; b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità; c) definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa dell'Unione o dal diritto nazionale; d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, svolgere attività di formazione e di perfezionamento professionali, ad esempio in materia di qualità e tracciabilità e di sicurezza alimentare, al fine di incoraggiare le iniziative di ricerca; e) realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché raccogliere dati socioeconomici; f) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile di cui la quantità, la qualità e il prezzo corrispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori; g) promuovere presso i consumatori le specie provenienti da stock ittici il cui stato è sostenibile, che hanno un apprezzabile valore nutritivo e di cui non si fa ampio consumo; h) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale interessata e adottare misure per garantire tale conformità.
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Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali (Art. 13 Regolamento (UE) 2013/1379) — Testo vigente | Portale Normativo