Art. 7
Ammissibilità e condizioni per l'assistenza finanziaria
In vigore dal 11 dic 2013
Ammissibilità e condizioni per l'assistenza finanziaria
1. Solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente ai regolamenti (UE) n. 1315/2013 e (UE) n. 347/2013 e a un regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, nonché le azioni di sostegno al programma sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari.
2. Nel settore dei trasporti solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. 1315/2013 e le azioni di sostegno al programma sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di appalti e strumenti finanziari ai sensi del presente regolamento. Possono essere ammessi a un'assistenza finanziaria dell’Unione, sotto forma di sovvenzioni, ai sensi del presente regolamento solamente:
a)
azioni che realizzano la rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, ivi compresa l’introduzione di nuove tecnologie e innovazioni in conformità dell’articolo 33 di tale regolamento e progetti e priorità orizzontali individuate nella parte I dell’allegato I del presente regolamento;
b)
azioni che realizzano la rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, quando tali azioni contribuiscono a realizzare i collegamenti mancanti, ad agevolare i flussi di traffico transfrontaliero o a eliminare le strozzature e quando tali azioni contribuiscono anche allo sviluppo della rete centrale o alla interconnessione dei corridoi della rete centrale o quando tali azioni contribuiscono alla realizzazione dell'ERTMS sui principali assi dei corridoi ferroviari merci definiti nell'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010, fino a un massimale del 5 % della dotazione finanziaria per i trasporti di cui all' del presente regolamento;
c)
studi relativi a progetti di interesse comune quali definiti all', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1315/2013;
d)
studi relativi a progetti prioritari transfrontalieri quali definiti nell'allegato III della decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);
e)
azioni di sostegno a progetti di interesse comune definiti nell’, paragrafo 1, lettere a), d) e e) del regolamento (UE) n. 1315/2013;
f)
azioni che realizzano infrastrutture di trasporto in nodi della rete centrale, inclusi i nodi urbani, quali definiti nell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1315/2013;
g)
azioni di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1315/2013;
h)
azioni di sostegno a servizi di trasporto merci ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1315/2013;
i)
azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel trasporto ferroviario di merci, anche mediante adeguamento di rotabili esistenti, in cooperazione, tra l'altro, con l'industria ferroviaria;
j)
azioni di sostegno al programma;
k)
azioni di realizzazione di infrastrutture sicure e protette ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1315/2013;
l)
azioni di sostegno alle autostrade del mare di cui all’ del regolamento (UE) n. 1315/2013.
Nel settore dei trasporti, le azioni riguardanti una tratta transfrontaliera o una parte di una tratta transfrontaliera possono beneficiare di assistenza finanziaria dell’Unione soltanto se esiste un accordo scritto fra gli Stati membri interessati o fra gli Stati membri e i paesi terzi interessati relativo al completamento della tratta transfrontaliera.
3. Nel settore dell’energia, tutte le azioni che realizzano i progetti di interesse comune connessi ai corridoi prioritari e alle aree di cui alla parte II dell'allegato I del presente regolamento e soddisfano le condizioni stabilite nell’ del regolamento (UE) n. 347/2013 nonché le azioni di sostegno al programma possono beneficiare di un'assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di strumenti finanziari, appalti e sovvenzioni in virtù del presente regolamento.
Al fine di consentire l'uso più efficiente del bilancio dell'Unione in modo da potenziare l'effetto moltiplicatore dell'assistenza finanziaria dell'Unione, la Commissione fornisce assistenza finanziaria in via prioritaria sotto forma di strumenti finanziari ove opportuno, in base alla penetrazione del mercato e rispettando nel contempo il massimale per l'uso degli strumenti finanziari in conformità dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 4.
4. Nel settore delle telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti di interesse comune e le azioni di sostegno al programma identificate in un regolamento sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione e che soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti in conformità di tale regolamento sono ammesse a beneficiare di un'assistenza finanziaria dell’Unione a norma del presente regolamento come segue:
a)
i servizi generici, le piattaforme di servizi essenziali e le azioni di sostegno al programma sono finanziati mediante sovvenzioni e/o appalti;
b)
le azioni nel settore delle reti a banda larga sono finanziate mediante strumenti finanziari.
5. Le azioni che presentano sinergie tra settori che contribuiscono a progetti di interesse comune ammissibili a norma di almeno due regolamenti di cui all’, punto 1, possono beneficiare di un'assistenza finanziaria a norma del presente regolamento ai fini degli inviti a presentare proposte multisettoriali di cui all', paragrafo 7, soltanto se le componenti e i costi di tale azione possono essere separati chiaramente per settore ai sensi dell', paragrafi 2, 3 e 4.
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