Art. 6

Forme di assistenza finanziaria

In vigore dal 11 dic 2013
Forme di assistenza finanziaria 1.   L'MCE è attuato attraverso una o più forme di assistenza finanziaria tra quelle previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari. 2.   Ai fini del presente regolamento, i programmi di lavoro di cui all' stabiliscono le forme di assistenza finanziaria, vale a dire sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari che possono essere utilizzati. 3.   La Commissione, sulla base di un'analisi dei costi-benefici, può affidare in parte l’attuazione dell'MCE agli organismi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 62 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in particolare all'agenzia esecutiva TEN-T adattandola alle esigenze di una gestione ottimale ed efficace dell'MCE nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. La Commissione può anche affidare in parte l’attuazione dell'MCE agli organismi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
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