Art. 21

Atti delegati

In vigore dal 11 dic 2013
Atti delegati 1.   Previa approvazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati di cui all'articolo 172, secondo comma, TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' del presente regolamento in relazione alla modifica della parte I dell'allegato I del presente regolamento, per tenere conto di mutate priorità di finanziamento nelle reti transeuropee e di cambiamenti relativi a progetti di interesse comune individuati nel regolamento (UE) n. 1315/2013. Nel modificare la parte I dell'allegato I del presente regolamento, la Commissione assicura che: a) i progetti di interesse comune conformemente al regolamento (UE) n. 1315/2013 siano probabilmente realizzati in tutto o in parte nell’ambito del quadro finanziario pluriennale relativo agli anni 2014-2020; b) le modifiche rispettino i criteri di ammissibilità di cui all' del presente regolamento; c) per quanto concerne la parte I dell'allegato I del presente regolamento, tutte le sezioni comprendano progetti infrastrutturali la cui realizzazione ne richiederà l'inclusione in un programma di lavoro pluriennale di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento, senza modificare l'allineamento dei corridoi della rete centrale. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’ del presente regolamento per modificare i principali termini, condizioni e procedure stabiliti nella parte III dell'allegato I del presente regolamento che disciplinano il contributo dell'Unione destinato a ciascuno strumento finanziario istituito nell'ambito del quadro concernente il debito o del quadro concernente il capitale di cui alla parte III dell'allegato I del presente regolamento in conformità dei risultati della relazione intermedia e della valutazione completa indipendente della fase pilota dell'iniziativa "Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti", istituita ai sensi decisione n. 1639/2006/CE e del regolamento (UE) n. 680/2007 e al fine di tener conto dei cambiamenti delle condizioni di mercato per ottimizzarne la concezione e l'attuazione degli strumenti finanziari ai sensi del presente regolamento. Nel modificare la parte III dell'allegato I del presente regolamento nei casi indicati al primo comma, la Commissione assicura in ogni momento che: a) le modifiche siano apportate in conformità dei requisiti stabiliti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, inclusa la valutazione ex ante di cui all'articolo 140, paragrafo 2, lettera f), dello stesso, e b) le modifiche si limitino ai seguenti casi: i) la modifica della soglia del finanziamento del debito subordinato di cui al punto I.1, lettera a), e I.1, lettera b), della parte III dell'allegato I del presente regolamento, ai fini di una diversificazione settoriale e geografica in tutti gli Stati membri in conformità dell'; ii) la modifica della soglia del finanziamento del debito privilegiato di cui al punto I.1, lettera a), della parte III dell'allegato I del presente regolamento, ai fini di una diversificazione settoriale e geografica in tutti gli Stati membri in conformità dell'; iii) la combinazione con altre fonti di finanziamento di cui ai punti I.3 e II.3 della parte III dell'allegato I; iv) la selezione delle entità delegate di cui ai punti I.4 e II.4 della parte III dell'allegato I; e v) la formazione dei prezzi e la condivisione dei rischi e dei proventi di cui ai punti I.6 e II.6 della parte III dell'allegato I. 3.   Nel settore dei trasporti, nel quadro degli obiettivi generali di cui all’ e degli obiettivi settoriali specifici di cui all', paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' che specifichino le priorità di finanziamento che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro di cui all' per la durata dell'MCE per le azioni ammissibili ai sensi dell', paragrafo 2. La Commissione adotta un atto delegato entro 22 dicembre 2014. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' per aumentare il massimale di cui all', paragrafo 2, fino al 20 % purché siano rispettate le seguenti condizioni: i) risulti positiva la valutazione della fase pilota dell'iniziativa sui prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti effettuata nel 2015; e ii) la diffusione degli strumenti finanziari superi l'8 % in termini di impegni contrattuali su progetti. 5.   Qualora sia necessario discostarsi dalla dotazione per un obiettivo specifico nel settore dei trasporti di più di cinque punti percentuali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’ per modificare le percentuali indicative fissate nella parte IV dell'allegato I. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' per modificare l'elenco degli orientamenti generali stabiliti nella parte V dell'allegato I di cui tener conto al momento della fissazione dei criteri di aggiudicazione, al fine di rispecchiare la valutazione intermedia del presente regolamento e le conclusioni tratte dalla sua attuazione. Questo esercizio si svolge in maniera compatibile con i rispettivi orientamenti settoriali.
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Atti delegati (Art. 21 Regolamento (UE) 2013/1316) — Testo vigente | Portale Normativo