Art. 48
Cooperazione con i corridoi ferroviari merci
In vigore dal 11 dic 2013
Cooperazione con i corridoi ferroviari merci
1. È garantito un coordinamento adeguato tra i corridoi della rete centrale e i corridoi ferroviari merci, previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010, al fine di evitare duplicazioni di attività, in particolare all'atto di definire il piano di lavoro o di costituire i gruppi di lavoro.
2. Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le strutture di governance previste dal regolamento (UE) n. 913/2010.
Storico versioni
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