Art. 48 · Cooperazione con i corridoi ferroviari merci

Art. 48

Cooperazione con i corridoi ferroviari merci

In vigore dal 11 dic 2013
Cooperazione con i corridoi ferroviari merci 1.   È garantito un coordinamento adeguato tra i corridoi della rete centrale e i corridoi ferroviari merci, previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010, al fine di evitare duplicazioni di attività, in particolare all'atto di definire il piano di lavoro o di costituire i gruppi di lavoro. 2.   Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le strutture di governance previste dal regolamento (UE) n. 913/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1315:oj#art-48